Art. 13.
(Abrogazione di norme).

      1. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitari a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, per gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni e per la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per le finalità di cui al presente articolo da leggi regionali.

 

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